Diritto all'uso del Titolo di Dott. Ing. senza obbligo dell'aggettivo junior/iunior


Premesso che sia l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, che l’INARCASSA, hanno sempre inviato le loro comunicazioni al sottoscritto utilizzando “Dott. Ing.” o solo “Ing.” (e mai hanno usato l’aggettivo junior/jr./iunior/ir.), si espone quanto segue.

LAUREE TRIENNALI E PROFESSIONI
ORIGINI E DISCIPLINA

Occorre ricordare che l’istituzione delle lauree triennali e le conseguenti professioni risalgono alla fine del secolo scorso, quando l’Italia si è conformata agli standard degli altri Stati dell’Unione Europea, per consentire le equipollenze dei titoli accademici e la libera circolazione delle professioni.

Le lauree triennali in Italia furono previste con il decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che stabiliva, tra l’altro l’adozione a livello centrale di “criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia”. Il D.M. 270/2004 del settembre 2004 ha definitivamente stabilito le diverse specificità della qualifica di dottore corrispondenti ai relativi livelli di studio universitari, distinguendo il “dottore” (corsi di 3 anni) dal “dottore magistrale” (altri due anni di studi, oppure ciclo unico quinquennale o lauree quadriennali del vecchio ordinamento).

Per quanto riguarda le professioni conseguenti alle lauree triennali ed al titolo di cui potevano fregiarsi i professionisti abilitati da esame di Stato ed iscrizione agli albi, il Governo predispose la bozza di regolamento sulla materia, e la presentò al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio ma non vincolante. L’alto consesso (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere n. 118/2001 reso nell’adunanza del 21 maggio 2001), ebbe a criticare la proposta di distinguere le professioni basate sulle lauree triennali con l’aggiunta dell’attributo junior/iunior, per distinguerle dalle professioni basate sulle lauree quinquennali. Osservò infatti l’alto consesso che «una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto - nell’uso comunel’appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale» … e non, come nel caso « una diversa preparazione (e non esperienza) professionale». Tuttavia, il Governo non si attenne al parere ed emanò il regolamento DPR 328/2001, nel quale tutte le professioni con iscrizione in albi, basate su laurea triennale sono identificate con l’aggettivo junior/iunior.


DIRITTO, PRASSI, ABBREVIAZIONI

Il DPR 328/2001, che è un semplice regolamento, è tuttora “formalmente” in vigore, in quanto il parere del Consiglio di Stato 118/2001 era obbligatorio e non vincolante.

Successivamente, il suddetto parere del Consiglio di Stato, venne riportato dallo stesso Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza n. 1473/2009, che conferma la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 1791/2003. Entrambe le sentenze del TAR del Lazio, prima, e del Consiglio di Stato, dopo,  hanno efficacia nazionale e superano la valenza del testo del DPR 328/2001 in merito all’obbligo dell’uso dell’aggettivo junior/iunior per i professionisti con laurea triennale. Il giudice amministrativo non contraddice di certo quanto il Consiglio di Stato ha affermato in sede consultiva e, qualora nuovamente investito espressamente della legittimità della espressione junior, non potrebbe non annullarla.

Si rileva inoltre il contrasto dell’aggettivo junior/iunior con le esigenze di equipollenza delle qualificazioni professionali in ambito europeo e della conseguente libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea. A tal proposito, si ricorda la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha le sue basi nelle norme del Trattato CE e che è stata recepita con il Decreto Legislativo, 09/11/2007 n° 206, (G.U. n. 261 del 09/11/2007, suppl. ord. 228). Sussiste quindi ulteriore profilo di illegittimità per contrasto della fonte di livello regolamentare (DPR 328/2001) con la fonte successiva e primaria (Decreto Legislativo 09/11/2007 n° 206) e con la direttiva europea 2005/36/CE. Secondo l'art. 3 del citato il Decreto Legislativo 206/2007 di attuazione, “l'uso della denominazione o abbreviazione del proprio titolo di studio non è consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l’interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione o abbreviazione potrà essere utilizzata a condizione che ad esse siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, …”. Il sottoscritto, ad esempio, oltre ad aver conseguito il titolo di studio di Dottore in Ingegneria, dopo un percorso di studio universitario di 3 anni, successivamente ha regolarmente ottenuto il riconoscimento alla qualifica professionale superando l’esame di Stato ed iscrivendosi all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari sezione B settore b (industriale) con il numero 333. Sezione e numero sono evidenti in ogni carta intestata del sottoscritto, dove è esplicitamente evidenziata anche l’attività di Amministrazioni Condominiali, come nei timbri e nelle targhe.

A quanto sopra si aggiunga che – mentre in alcune professioni il titolo di studio ha identica dicitura rispetto alla qualifica professionale dell’albo (cfr. “geometra”) – per l’ingegnere triennale il titolo accademico è così formulato (così per il sottoscritto): «Dottore in Ingegneria gestionale – classe 10», che in tutta la sua estensione può essere evidenziata nei curricula, mentre, in sede di abbreviazione che precede il nome, il titolo accademico altro non può essere che «Dott. Ing.».

Da ultimo, si evidenzia che nelle pagine bianche e nelle pagine gialle di tutta l’Italia, l’aggettivo Junior/Iunior dopo il titolo di studio Dott. Ing. non compare mai; 3) invece junior/jr appare meno di 10 volte per architetti e ingegneri e mai per le altre professioni elencate nel DPR 328/2001.


CONCLUSIONI

In considerazione di tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra esposti, il sottoscritto auspica la rimozione dell’aggettivo JUNIOR/IUNIOR dalle schede e dai timbri degli iscritti alla Sezione B sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, come già fatto dall’Ordine degli Ingegneri di altre province tra cui Sassari, Torino, Napoli, Bari, Matera, Caltanissetta, ecc. e persino Roma.

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